Art. 19 · Esame della procedibilità

Art. 19

Esame della procedibilità

In vigore dal 25 giu 2019
Esame della procedibilità 1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine. 2.   In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’ del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento. 3.   Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’ della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di tale convenzione.
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