Art. 17

Adizione di un’autorità giurisdizionale

In vigore dal 25 giu 2019
Adizione di un’autorità giurisdizionale L’autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto; b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.
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