Art. 16
Questioni incidentali
In vigore dal 25 giu 2019
Questioni incidentali
1. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.
2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.
4. L’, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
Storico versioni
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