Art. 14

Competenza residua

In vigore dal 25 giu 2019
Competenza residua Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo