Art. 15
Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza
In vigore dal 25 giu 2019
Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza
1. In casi d’urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente:
a)
a un minore presente in quello Stato membro; o
b)
ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
2. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell’ oppure, se del caso, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell’o tramite le autorità centrali designate a norma dell’.
3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua decisione l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma dell’oppure tramite le autorità centrali designate a norma dell’.
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