Art. 76
Designazione delle autorità centrali
In vigore dal 25 giu 2019
Designazione delle autorità centrali
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma, essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, quest’ultima la inoltra all’autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.
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