Art. 74

Patrocinio a spese dello Stato

In vigore dal 25 giu 2019
Patrocinio a spese dello Stato 1.   L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all’, paragrafo 3, e agli , dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 2.   L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all’ beneficia, nei procedimenti previsti all’, paragrafo 3, 40, e 59, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, tale parte presenta una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che la parte soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dalle spese.
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