Art. 75

Cauzione o deposito

In vigore dal 25 giu 2019
Cauzione o deposito Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza abituale nello Stato membro dell’esecuzione.
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