Art. 77
Compiti generali delle autorità centrali
In vigore dal 25 giu 2019
Compiti generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull’ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per migliorare l’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Storico versioni
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