Art. 78
Richieste tramite le autorità centrali
In vigore dal 25 giu 2019
Richieste tramite le autorità centrali
1. Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro, cooperano nell’ambito di singoli casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità competente. Le richieste ai sensi dell’, lettere c) e g), e dell’, paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l’, le richieste ai sensi del presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale richiedente o dell’autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente.
4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche.
5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.
6. Gli non impongono in alcun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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