Art. 86
Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali
In vigore dal 25 giu 2019
Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l’autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:
a)
le comunicazioni ai fini degli ;
b)
le informazioni a norma dell’;
c)
le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell’;
d)
le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.
Storico versioni
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