Art. 86

Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali

In vigore dal 25 giu 2019
Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali 1.   Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l’autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare: a) le comunicazioni ai fini degli ; b) le informazioni a norma dell’; c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell’; d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.
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