Art. 87

Raccolta e trasmissione di informazioni

In vigore dal 25 giu 2019
Raccolta e trasmissione di informazioni 1.   L’autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro o a un intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali. 2.   L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento. 3.   L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all’interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni. 4.   Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all’autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo