Art. 87
Raccolta e trasmissione di informazioni
In vigore dal 25 giu 2019
Raccolta e trasmissione di informazioni
1. L’autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro o a un intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
2. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento.
3. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all’interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni.
4. Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all’autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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