Art. 88

Notifica all’interessato

In vigore dal 25 giu 2019
Notifica all’interessato L’obbligo di notifica all’interessato ai sensi dell’, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l’effettiva soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.
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