Art. 20
Litispendenza e connessione
In vigore dal 25 giu 2019
Litispendenza e connessione
1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull’, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
4. Qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l’accettazione di competenza di cui all’ conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo o dell’accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo o dell’accettazione.
5. Se e nella misura in cui l’autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all’accettazione della competenza di cui all’, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Storico versioni
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