Art. 22

Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980

In vigore dal 25 giu 2019
Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l’assistenza di un’autorità centrale, all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di rendere una decisione in base alla convenzione dell’Aia del 1980 che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente regolamento a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.
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