Art. 24
Celerità del procedimento giudiziario
In vigore dal 25 giu 2019
Celerità del procedimento giudiziario
1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all’ procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata adito.
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un’autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l’autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l’impugnazione, mediante udienza o in altro modo.
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