Art. 23

Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali

In vigore dal 25 giu 2019
Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali 1.   L’autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di cui all’, sulla base della convenzione dell’Aia del 1980. 2.   Qualora l’autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell’, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente o l’istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.
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