Art. 80
Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
In vigore dal 25 giu 2019
Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti, l’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:
a)
trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:
i)
sulla situazione del minore;
ii)
sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o
iii)
sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;
b)
fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o
c)
può chiedere all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell’altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’.
4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
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