Art. 81

Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro

In vigore dal 25 giu 2019
Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro 1.   L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un altro Stato membro di prestare assistenza nell’attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’.
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