Art. 82

Collocamento del minore in un altro Stato membro

In vigore dal 25 giu 2019
Collocamento del minore in un altro Stato membro 1.   Qualora un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro, ottiene preventivamente il consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro. A tal fine, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore. Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione il loro consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all’interno del proprio territorio presso determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell’. 3.   Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente che intende collocare il minore dell’esistenza di uno stretto legame di quest’ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento. 4.   La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’. 5.   Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento. 6.   Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. 7.   Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto. 8.   Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.
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