Art. 30

Riconoscimento delle decisioni

In vigore dal 25 giu 2019
Riconoscimento delle decisioni 1.   Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2.   In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro. 3.   Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all’articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli . 4.   La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’ è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
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