Art. 72

Impugnazione in determinati Stati membri

In vigore dal 25 giu 2019
Impugnazione in determinati Stati membri Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del presente capo.
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