Art. 72 · Impugnazione in determinati Stati membri

Art. 72

Impugnazione in determinati Stati membri

In vigore dal 25 giu 2019
Impugnazione in determinati Stati membri Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del presente capo.
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