Art. 13

Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente

In vigore dal 25 giu 2019
Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente 1.   In circostanze eccezionali e fatto salvo l’, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore. 2.   Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento corrispondente all’interesse superiore del minore. Qualora l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la competenza, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine, l’autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza giurisdizionale.
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