Art. 11
Competenza fondata sulla presenza del minore
In vigore dal 25 giu 2019
Competenza fondata sulla presenza del minore
1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.
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