Art. 9
Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore
In vigore dal 25 giu 2019
Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore
Fatto salvo l’, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:
a)
se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; o
b)
se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
i)
entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii)
una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
iii)
una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’, primo comma, lettera b), o all’, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;
iv)
non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell’, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno;
v)
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto di affidamento che non comporta il ritorno del minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-9