Art. 49
Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività
In vigore dal 25 giu 2019
Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività
1. Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell’ abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all’allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine comunicato alla Commissione a norma dell’.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
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