Art. 51

Procedimento di esecuzione

In vigore dal 25 giu 2019
Procedimento di esecuzione 1.   Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Fatti salvi gli , le decisioni rese in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro di origine sono eseguite nello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro. 2.   La parte che richiede l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.
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