Art. 50
Decisioni incompatibili
In vigore dal 25 giu 2019
Decisioni incompatibili
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui all’, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa:
a)
nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
b)
in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.
Storico versioni
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