Art. 36
Rilascio del certificato
In vigore dal 25 giu 2019
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’ procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:
a)
una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato II;
b)
una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato III;
c)
una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all’, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell’, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Il rilascio del certificato non è soggetto a impugnazione.
Storico versioni
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