Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 giu 2019
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento per «decisione» si intende: una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un’ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l’annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:
a)
una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;
b)
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all’, paragrafo 5, in combinato disposto con l’.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «autorità giurisdizionale»: l’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
2) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità:
a)
riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e
b)
sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all’;
3) «accordo»: ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un’autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all’ a tal fine;
4) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico, oppure è stato registrato l’accordo;
5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione della decisione, dell’atto pubblico o dell’accordo;
6) «minore»: una persona di età inferiore agli anni 18;
7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;
8) «titolare della responsabilità genitoriale»: la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
9) «diritto di affidamento»: vi sono inclusi i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
10) «diritto di visita»: il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:
a)
quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
b)
se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.
3. Ai fini degli , la nozione di «domicile» sostituisce quella di «cittadinanza» per Irlanda e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.
Storico versioni
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