Art. 1

Ambito d’applicazione

In vigore dal 25 giu 2019
Ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio; b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. 2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare: a) il diritto di affidamento e il diritto di visita; b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi; c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto; e) i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. 3.   I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese. 4.   Il presente regolamento non si applica: a) all’accertamento o all’impugnazione della filiazione; b) alle decisioni relative all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione; c) ai nomi e ai cognomi del minore; d) all’emancipazione; e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni; g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.
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