Art. 68

Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

In vigore dal 25 giu 2019
Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione 1.   Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato se: a) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato; o c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione, l’atto pubblico o l’accordo anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato. 2.   Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato: a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato; b) su richiesta della persona che ritiene che l’atto pubblico o l’accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se l’atto pubblico è stato redatto o registrato, o l’accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona; c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione; d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, a condizione che quest’ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione. 3.   Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l’atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.
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