Art. 67
Rettifica e revoca del certificato
In vigore dal 25 giu 2019
Rettifica e revoca del certificato
1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’ procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra l’atto pubblico o l’accordo e il certificato.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.
Storico versioni
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