Art. 65
Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi
In vigore dal 25 giu 2019
Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi
1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.
2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.
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