Art. 63

Sospensione del procedimento

In vigore dal 25 giu 2019
Sospensione del procedimento 1.   L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego dell’esecuzione o l’impugnazione a norma dell’ o dell’ può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti: a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria; b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o c) la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione ha chiesto conformemente all’ la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’. 2.   Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
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