Art. 62

Ulteriore contestazione o impugnazione

In vigore dal 25 giu 2019
Ulteriore contestazione o impugnazione Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l’ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’.
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