Art. 33
Sospensione del procedimento
In vigore dal 25 giu 2019
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a)
la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario; o
b)
è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.
Storico versioni
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