Art. 54 · Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita

Art. 54

Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita

In vigore dal 25 giu 2019
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita 1.   Le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione. 2.   Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.
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