Art. 101

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 25 giu 2019
Monitoraggio e valutazione 1.   Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa. 2.   A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell’applicazione del presente regolamento concernenti: a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento; b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui all’, paragrafo 1, il numero di casi in cui l’esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall’avvio del procedimento di esecuzione; c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell’ e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento; d) il numero di domande di diniego dell’esecuzione di una decisione ai sensi dell’ e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell’esecuzione; e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli , rispettivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo