Art. 99

Trattati con la Santa Sede

In vigore dal 25 giu 2019
Trattati con la Santa Sede 1.   Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 18 maggio 2004. 2.   Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, sottosezione 1 del presente regolamento. 3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai trattati internazionali seguenti conclusi con la Santa Sede: a) «Concordato lateranense», dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la Santa Sede, modificato dall’accordo con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984; b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979; c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con terzo protocollo aggiuntivo del 27 gennaio 2014. 4.   La Spagna, l’Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3; b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
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