Art. 98
Portata degli effetti
In vigore dal 25 giu 2019
Portata degli effetti
1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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