Art. 98

Portata degli effetti

In vigore dal 25 giu 2019
Portata degli effetti 1.   Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento. 2.   Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-98

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Portata degli effetti (Art. 98 Regolamento (UE) 2019/1111) — Testo vigente | Portale Normativo