Art. 100
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 giu 2019
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il o posteriormente al 1o agosto 2022
2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1o agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Storico versioni
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