Art. 102
Stati membri con sistemi normativi plurimi
In vigore dal 25 giu 2019
Stati membri con sistemi normativi plurimi
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:
a)
ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;
b)
ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto Stato membro.
c)
ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all’autorità di un’unità territoriale interessata di tale Stato membro;
d)
ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.
Storico versioni
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