Art. 42
Livello di armonizzazione
In vigore dal 18 ott 2023
Livello di armonizzazione
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.
2. In attesa di una maggiore armonizzazione, lo Stato membro che si avvalga delle opzioni normative previste all', paragrafi da 5 a 8, all', paragrafo 8, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 4 e 6, all', paragrafo 11, all', paragrafo 5, all', paragrafo 6, all', paragrafi 4 e 8, all', paragrafo 4, all', paragrafo 2, all', paragrafi 4 e 5, all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 9, ne dà notifica senza indugio alla Commissione, come pure di ogni successiva modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile. Gli Stati membri adottano anche le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori, agli intermediari del credito e ai consumatori nazionali.
Storico versioni
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