Art. 41

Autorità competenti

In vigore dal 18 ott 2023
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni. Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non devono essere creditori né intermediari del credito. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano: a) o autorità competenti quali definite all', punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); b) o autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti soddisfino i criteri stabiliti all' del regolamento (UE) 2017/2394. 5.   Gli Stati membri informano la Commissione circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche e, qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, indicano l'eventuale ripartizione delle funzioni tra tali autorità. La prima di tali notifiche è effettuata non appena possibile e comunque non oltre 20 novembre 2025. 6.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale: a) direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta. 7.   Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni. 8.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e aggiorna costantemente tale elenco sul suo sito web. 9.   Gli Stati membri possono applicare la legislazione nazionale per concedere alle autorità nazionali competenti poteri di intervento sui prodotti al fine di ritirare i prodotti di credito in casi giustificati.
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