Art. 39

Cessione di diritti

In vigore dal 18 ott 2023
Cessione di diritti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il creditore originario informi il consumatore della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:2225:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo