Art. 38
Obblighi specifici per gli intermediari del credito
In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi specifici per gli intermediari del credito
Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito:
a)
indichino, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri e se lavorano a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di intermediari indipendenti;
b)
informino il consumatore dell'eventuale compenso da versare loro per i servizi da fornire;
c)
stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b);
d)
comunichino al creditore l'eventuale compenso di cui alla lettera b) al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
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