Art. 37
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento
In vigore dal 18 ott 2023
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano che i creditori e gli intermediari del credito siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente.
2. L'obbligo di un'adeguata procedura di abilitazione e della registrazione non si applica ai creditori che sono:
a)
enti creditizi quali definiti all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
istituti di pagamento quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366, per i servizi di cui all'allegato I, punto 4, di tale direttiva; oppure
c)
istituti di moneta elettronica quali definiti all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE, per la concessione di crediti di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale direttiva.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione di cui al paragrafo 1 ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che agiscono come:
a)
intermediari del credito a titolo accessorio; oppure
b)
creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.
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