Art. 40
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
In vigore dal 18 ott 2023
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate, tempestive ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori o gli intermediari del credito relative ai diritti e agli obblighi connessi ai contratti di credito come stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla direttiva 2013/11/UE.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al paragrafo 1 a cooperare per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.
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