Art. 40

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 18 ott 2023
Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate, tempestive ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori o gli intermediari del credito relative ai diritti e agli obblighi connessi ai contratti di credito come stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla direttiva 2013/11/UE. 2.   Gli Stati membri incoraggiano gli organismi competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al paragrafo 1 a cooperare per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:2225:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo